IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Campania, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»; Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»; Considerato che il citato decreto-legge attribuisce ad un commissario straordinario di nomina governativa il compito di porre in essere ogni azione finalizzata alla sistemazione in sicurezza, presso un deposito nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti radioattivi, anche derivanti dalla dismissione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, e che, pertanto, non sussistono piu' le ragioni in forza delle quali si era proceduto alla previsione delle summenzionate iniziative nell'ambito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003; Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui all'ordinanza n. 3267/2003 e' autorizzato, anche mediante l'uso dello strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla societa' SOGIN del ramo d'azienda nella titolarita' di ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di lavoro del personale dell'ente, sempreche' intervenga il consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonche' i correlati rapporti giuridici attivi e passivi.