IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
concernente  la  proroga della dichiarazione di stato di emergenza in
relazione   all'attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi
dislocati    nei    territori    delle   regioni   Lazio,   Campania,
Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3267/2003,  recante  «Disposizioni urgenti in relazione all'attivita'
di  smaltimento,  in  condizioni  di massima sicurezza, dei materiali
radioattivi   dislocati   nelle  centrali  nucleari  e  nei  siti  di
stoccaggio   situati   sul   territorio   delle   regioni   Piemonte,
Emilia-Romagna,  Lazio,  Basilicata  e  Campania,  nell'ambito  delle
iniziative  da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della
sicurezza dello Stato»;
  Visto  il  decreto-legge  14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 dicembre  2003,  n.  368,  recante
«Disposizioni   urgenti   per   la  raccolta,  lo  smaltimento  e  lo
stoccaggio,   in   condizioni   di  massima  sicurezza,  dei  rifiuti
radioattivi»;
  Considerato   che   il   citato  decreto-legge  attribuisce  ad  un
commissario  straordinario  di nomina governativa il compito di porre
in  essere  ogni  azione  finalizzata alla sistemazione in sicurezza,
presso  un deposito nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti
radioattivi,   anche   derivanti  dalla  dismissione  delle  centrali
elettronucleari  e  degli  impianti di ricerca e di fabbricazione del
combustibile,  e  che,  pertanto,  non  sussistono piu' le ragioni in
forza   delle   quali   si   era   proceduto  alla  previsione  delle
summenzionate  iniziative  nell'ambito  dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale,  necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  consentire  il pieno assolvimento delle attivita'
finalizzate  alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui
all'ordinanza n. 3267/2003 e' autorizzato, anche mediante l'uso dello
strumento  convenzionale,  in  applicazione  dell'art. 17 del decreto
legislativo  n.  257/2003,  il  trasferimento alla societa' SOGIN del
ramo  d'azienda nella titolarita' di ENEA concernente gli impianti di
ricerca  del  ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi
rapporti  di lavoro del personale dell'ente, sempreche' intervenga il
consenso  dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni,
nonche' i correlati rapporti giuridici attivi e passivi.